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Il Congedo Parentale

La situazione in Italia

Il Testo Unico in materia di sostegno alla maternità e alla paternità che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di tutti i figli (naturali, adottivi e in affidamento) è stato emanato con il Decreto legislativo 26 marzo 2001.
La disciplina dei congedi parentali nel corso degli anni è stata oggetto di varie modifiche, tra cui l’ultima, a partire dal 13 agosto 2022, a seguito del recepimento della direttiva UE n. 2019/1158 da parte del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.

Le novità relative al congedo parentale per i lavoratori dipendenti del settore privato riguardano essenzialmente la durata del congedo indennizzabile.
Le modifiche infatti hanno aumentato il periodo indennizzabile portandolo da 6 mesi a 9 mesi totali e l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato portandolo da 6 anni agli attuali 12.

Quindi in base al Decreto Legislativo 105 del 2022, entrambi i genitori hanno diritto a valersi, fino al compimento dei 12 anni di vita del figlio, di un periodo massimo complessivo indennizzabile pari a 9 mesi con le seguenti modalità:
la madre, al temine del periodo di maternità obbligatorio può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato pari a 3 mesi non cedibili all’altro genitore
il padre, dal giorno seguente alla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione, può astenersi dal lavoro per un periodo pari a 3 mesi indennizzabili non cedibili all’altro genitore
entrambi i genitori possono fruire, in alternativa tra loro, di ulteriori 3 mesi indennizzati.

Entrambi i genitori possono fruire complessivamente per un massimo di 10 mesi di congedo parentale elevabile a 11 nel caso di cui il padre eserciti il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi.

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Qualora vi sia un solo genitore, questi può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.

Durante il periodo di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un’indennità sostitutiva pari al 30% della retribuzione giornaliera per i primi 9 mesi, fino al compimento dei 12 anni di vita del bambino.

Nell'anno 2023  è stato previsto che uno dei mesi di congedo parentale sia indennizzato all’80%.
La nuova norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma eleva l’indennità soltanto ad uno dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro. Il mese indennizzato all’80% è uno solo per entrambi i genitori e può essere ripartito tra gli stessi oppure fruito da uno solo.

La Legge di Bilancio 2024 ha innalzato dal 30% all’80% della retribuzione l’indennità di congedo parentale, per due mensilità nell’anno 2024. Anche in questo caso la nuova norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma eleva l’indennità soltanto ad 2 dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro.

Infine, per l’anno 2025 è prevista una mensilità indennizzata all’80% e una indennizzata al 60%. Questi periodi di congedo possono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). 

TABELLA RIASSUNTIVA
Genitori con congedo obbligatorio (maternità o paternità) terminato dopo il 31 dicembre 2023. Percentuale applicabile solo per l’anno 2024
Periodo Percentuale indennizzo Limite d’età
2 mesi 80% 6 anni
7 mesi 30% 12 anni
Ulteriori mesi fino al limite massimo di 10 o 11 mesi 30% * 12 anni
Genitori con congedo obbligatorio (maternità o paternità) terminato dopo il 31 dicembre 2023   Percentuale applicabile dall’anno 2025
Periodo Percentuale indennizzo Limite d’età
1 mese 80% 6 anni
1 mese 60% 6 anni
7 mesi 30% 12 anni
Ulteriori mesi fino al limite massimo di 10 o 11 mesi 30% * 12 anni

* Solo in caso di reddito del richiedente, inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione

Rivista Italiana on line "LA CARE" Volume 29, Numero 2, anno 2024
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